ARTICOLO VIII Le Parti considerano con particolare attenzione il problema della droga e del narcotraffico e si impegneranno ad esercitare di comune accordo ogni piu' consona azione di lotta e prevenzione. In particolare la Parte italiana privilegera' le iniziative individuate di comune accordo tre le due Parti, ed in collegamento con gli interventi multilaterali, volte a sostenere lo sviluppo alternativo e la sostituzione delle coltivazioni illegali di coca ed a favorire gli interventi tesi a fronteggiare e prevenire il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione.