(Accordo - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
   Le Parti considerano con particolare attenzione il problema  della
droga e del narcotraffico e si impegneranno ad esercitare  di  comune
accordo ogni piu' consona azione di lotta e prevenzione. 
   In  particolare  la  Parte  italiana  privilegera'  le  iniziative
individuate di comune accordo tre le due Parti,  ed  in  collegamento
con gli interventi  multilaterali,  volte  a  sostenere  lo  sviluppo
alternativo e la sostituzione delle coltivazioni illegali di coca  ed
a  favorire  gli  interventi  tesi  a  fronteggiare  e  prevenire  il
diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione.