(Accordo - art. V)
                               Art. V 
   I risultati ottenuti dalla realizzazione di progetti di ricerca  e
sviluppo previsti da questo Accordo apparterranno ugualmente alle due
Parti. Se i risultati ottenuti fossero suscettibili di  brevetti,  le
Parti dovranno sottoscrivere Accordi speciali in conformita'  con  la
legislazione interna di ciascuna di Esse.