(Accordo - art. VI)
                               Art. VI 
   Le Parti Contraenti convengono che  l'informazione  scientifica  e
tecnologica derivante dalla cooperazione  effettuata  in  virtu'  del
presente Accordo potra'  essere  utilizzata  liberamente  e  porsi  a
disposizione della Comunita' scientifica  mondiale,  a  meno  che  la
Parte fornitrice non abbia stabilito restrizioni o  riserve  sul  suo
uso.