ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GEN NAIO 1994, N. 18. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e' da intendere nel senso che tutte le nomine effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono la decorrenza giuridica cosi' come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988".