(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  11
GEN NAIO 1994, N. 18. 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 1. - 1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988,  n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  ottobre  1988,  n.
426, e' da intendere nel senso che tutte le nomine  effettuate  o  da
effettuare sulla base delle graduatorie  nazionali  risultanti  dalla
trasformazione delle graduatorie provinciali di cui  all'articolo  17
del  decreto-legge  3  maggio   1988,   n.   140,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4  luglio  1988,  n.  246,  mantengono  la
decorrenza giuridica cosi' come stabilita dall'articolo 11, comma 12,
del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988".