Art. 10. 
                   Disposizioni in materia fiscale 
  1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione  di  cui
all'articolo 101 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, e  successive  modificazioni,  resta  applicabile
agli stabilimenti  ivi  indicati  che  siano  divenuti  atti  all'uso
anteriormente al 15 aprile 1993, ancorche' alla stessa data non siano
intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze, e  l'agevolazione
di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1  marzo  1986,  n.  64,
resta  applicabile  alle  imprese  costituite  in  forma   societaria
anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti  l'agevolazione
di cui all'articolo 14, comma 4 della legge  1  marzo  1986,  n.  64,
resta applicabile agli utili relativi  al  periodo  d'imposta  chiuso
anteriormente alla predetta data,  ancorche'  alla  stessa  data  non
ancora dichiarati.