Art. 10. Disposizioni in materia fiscale 1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorche' alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze, e l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 1 marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorche' alla stessa data non ancora dichiarati.