Art. 2. 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
   22 ottobre 1992, n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
   legge 19 dicembre 1992, n. 488. 
 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3,  lettera  a),
del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati
inseriti negli accordi di  programma,  stipulati  alla  data  del  21
agosto 1992,  tutti  gli  interventi,  anche  se  non  specificamente
indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio  1994,  come
indispensabili per  conseguire  le  finalita'  previste  dall'accordo
stesso.