Art. 3. 
Progetti F.I.O. finanziati con i fondi della legge 1 marzo  1986,  n.
                                 64 
 1. I  progetti  di  cui  alle  delibere  C.I.P.E.  12  maggio  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988,  e  19
dicembre 1989, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17
gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai  piani  annuali  di
attuazione della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  compresi  tra  gli
interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che
risultino in corso di esecuzione  o  immediatamente  eseguibili  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  proseguiti  e
completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130, in deroga  a  quanto  previsto  dallo  stesso
articolo 8.