Art. 4. 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
   5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
   4 dicembre 1993, n. 493. 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato  di  attuazione
degli interventi compresi nei programmi  triennali  e  nei  piani  di
attuazione approvati dal  C.I.P.E.  e'  compiuta  dal  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica, il  quale  identifica  gli
interventi  i  cui  lavori  non   risultino   ancora   consegnati   e
materialmente iniziati alla data del 30  novembre  1993,  ovvero  gli
interventi le cui procedure di affidamento in appalto  non  siano  in
corso alla data del 30 settembre 1993, e  provvede  alla  revoca  dei
finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1992, n. 488, nonche'  alla  rescissione  del  contratto  ai
sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,  allegato
F. 
  2. Restano comunque salve le  revoche  dei  finanziamenti  relativi
agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  gia'   deliberate   dal
C.I.P.E. ai sensi dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1992, n. 488, in data  anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in  legge,
con modificazioni, del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398.