Art. 7. 
                Disposizioni in materia di personale 
  1. Il personale di  qualunque  amministrazione,  gia'  in  servizio
presso l'Ufficio del Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno  e  presso  il  soppresso  Dipartimento,   addetto   alla
conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del  bilancio
e della programmazione economica fino  al  30  aprile  1994.  A  tale
personale si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 e 6,
del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95. 
2. Al personale della  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno, che entro la  data  del  28  febbraio  1994
abbia revocato  la  domanda  di  trattenimento  in  servizio  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge 7  febbraio  1994,  n.  95,  non  si
  applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 14 
novembre 1992, n. 438, di conversione in  legge,  con  modificazioni,
del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.  384,  come  modificato  dal
comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  3. Il Ministero del bilancio e della programmazione  economica,  il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   il
Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali  ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, sono autorizzati a  continuare  ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 1995, delle societa' cooperative  gia'
utilizzate dalla soppressa Agenzia per la promozione  dello  sviluppo
del Mezzogiorno, per lo svolgimento di lavori di dattilografia  e  di
digitazione.  Per  ciascuna  delle   amministrazioni   anzidette   la
copertura finanziaria degli oneri relativi  e'  posta  a  carico  del
Fondo di cui all'articolo 19, comma  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, secondo la ripartizione operata con  le  delibere
CIPE assunte ai sensi del comma 5-  bis  del  medesimo  articolo  19,
introdotto dall'articolo 15, comma 2, del  decreto-legge  7  febbraio
1994, n. 95. 
  4. Il termine del 30 giugno 1990  previsto  dall'articolo  5  della
legge 31 maggio 1990,  n.  128,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 1994 per la conclusione delle  procedure  concorsuali.  Tale
termine e' da considerare perentorio.