Art. 7. Disposizioni in materia di personale 1. Il personale di qualunque amministrazione, gia' in servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica fino al 30 aprile 1994. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95. 2. Al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che entro la data del 28 febbraio 1994 abbia revocato la domanda di trattenimento in servizio di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono autorizzati a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1995, delle societa' cooperative gia' utilizzate dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per lo svolgimento di lavori di dattilografia e di digitazione. Per ciascuna delle amministrazioni anzidette la copertura finanziaria degli oneri relativi e' posta a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, secondo la ripartizione operata con le delibere CIPE assunte ai sensi del comma 5- bis del medesimo articolo 19, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95. 4. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 per la conclusione delle procedure concorsuali. Tale termine e' da considerare perentorio.