Art. 8. 
Modalita' di funzionamento del  Fondo  ex  articolo  19  del  decreto
                  legislativo 3 aprile 1993, n. 96 
 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,
dopo il comma 5- bis,  introdotto  dall'articolo  15,  comma  2,  del
decreto-legge 7 febbraio 1994,  n.  95,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  "5- ter. Il Ministero del tesoro e' autorizzato  ad  apportare  con
propri decreti,  su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  variazioni  di  bilancio   di   carattere
compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal  riparto
del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli,
non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio   di   competenza,   sono
conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere
trasferite con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo  di  cui  al
citato comma 5, ed assoggettate a ripartizione  secondo  le  medesime
modalita' e procedure.".