Art. 8. Modalita' di funzionamento del Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5- bis, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5- ter. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure.".