Art. 9. 
         Disposizioni in materia di agevolazioni industriali 
  1. Le disponibilita' esistenti  sul  conto  di  tesoreria  e  sulla
contabilita'  speciale   da   utilizzare   per   l'attuazione   degli
interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo 30 marzo  1990,  n.
76, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei  territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria  colpiti  dagli  eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo  1982,  sono
versate ad un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, che  provvede  ai  pagamenti  relativi
agli interventi stessi. Le  somme  esistenti  presso  conti  correnti
bancari gia' intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non risultino versati  sul  conto  di  tesoreria  e
sulla contabilita' speciale citati e quelli  derivanti  dalla  revoca
delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione  di  somme  erogate
nel settore delle attivita' produttive ai sensi  del  predetto  testo
unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sono  versate
all'entrata dello  Stato  per  essere  riassegnate  con  decreto  del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
successivo versamento alla sezione  del  fondo  di  cui  al  presente
comma. Sul medesimo capitolo sono  iscritte  le  ulteriori  somme  da
assegnare per l'attuazione dei citati interventi. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le  parole:  "comprese
quelle di infrastrutturazione"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  di
gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla  consegna
definitiva agli enti destinatari".