Art. 9. Disposizioni in materia di agevolazioni industriali 1. Le disponibilita' esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, sono versate ad un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari gia' intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versati sul conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale citati e quelli derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attivita' produttive ai sensi del predetto testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi. 2. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari".