Art. 15. 
  1. Il concessionario deve tenere registri e libri vidimati dal capo
di istituto o da notaio o  dal  Tribunale  competente  in  cui  siano
separatamente e dettagliatamente indicati ed annotati le operazioni e
i  conseguenti  ricavi  relativi  alle  attivita'  di  gestione   del
servizio. 
  2. Nelle note integrative e di accompagno del bilancio  d'esercizio
o dei conti annuali il concessionario  da'  separata  evidenza  della
attivita' di gestione del servizio aggiuntivo. 
  3.  Il  concessionario  tiene  informata  l'amministrazione   delle
attivita' espletate, rimettendo ogni semestre rendiconto relativo  ai
ricavi del semestre precedente.