Art. 15. 1. Il concessionario deve tenere registri e libri vidimati dal capo di istituto o da notaio o dal Tribunale competente in cui siano separatamente e dettagliatamente indicati ed annotati le operazioni e i conseguenti ricavi relativi alle attivita' di gestione del servizio. 2. Nelle note integrative e di accompagno del bilancio d'esercizio o dei conti annuali il concessionario da' separata evidenza della attivita' di gestione del servizio aggiuntivo. 3. Il concessionario tiene informata l'amministrazione delle attivita' espletate, rimettendo ogni semestre rendiconto relativo ai ricavi del semestre precedente.