Art. 16. 1. E' in facolta' dell'amministrazione disporre esami, ispezioni e verifiche dei libri, delle scritture e dei documenti contabili del concessionario, cosi' come, procedere ad accessi presso il magazzino o deposito in cui, secondo quanto indicato nell'atto di concessione, si trovano i beni che costituiscono oggetto del servizio, ovvero nei luoghi ove sono condotte le operazioni previste dalla convenzione. 2. A tal fine, senza necessita' di richiesta o di preavviso, funzionari ispettivi del Ministero procedono a verifica nelle ore di ufficio e con modalita' tali da evitare ogni intralcio alla gestione del servizio. 3. I dati emersi e le informazioni acquisite nel corso delle verifiche sono riservati secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "2. Il Governo e' autorizzato a emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) - c) (omissis); d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".