Art. 2. 
  1.  In  attesa  dell'emanazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,  la  qualifica  di
ufficiale di polizia giudiziaria e' attribuita agli  assistenti  capo
della Polizia di Stato  e  del  Corpo  della  polizia  penitenziaria,
nonche' agli appuntati scelti dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo
della guardia di finanza e del Corpo forestale  dello  Stato,  previo
superamento  del   corso   previsto   dai   rispettivi   ordinamenti,
indipendentemente dall'anzianita' di grado o di qualifica rivestita. 
  2. Al personale di cui al comma 1  la  qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria ed il  relativo  trattamento  economico  previsto
dall'articolo 3, comma 4, della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  sono
attribuiti a decorrere dal primo giorno  del  semestre  successivo  a
quello in cui gli interessati hanno utilmente  frequentato  il  corso
prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal
1 gennaio 1994, lo  scatto  gerarchico  previsto  dall'articolo  138,
penultimo comma, della legge 11 luglio 1980,  n.  312,  e  successive
modificazioni, connesso alla qualifica  o  grado  di  provenienza  e'
contestualmente  riassorbito  con  il   passaggio   al   VI   livello
retributivo. Nei confronti  degli  assistenti  capo  U.P.G.  e  degli
appuntati scelti U.P.G., ai quali e' stato attribuito il  VI  livello
retributivo anteriormente al 1 gennaio 1994, lo scatto  tabellare  in
tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianita'. 
Limitatamente  all'attribuzione  del   trattamento   stipendiale,   a
decorrere dal 1 gennaio 1994, non trovano ulteriore  applicazione  le
disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8,  e
dell'articolo 23, comma 4,  della  legge  1  febbraio  1989,  n.  53,
dell'articolo  13,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443. 
  3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della  legge  6  marzo
1992, n. 216, e' interpretata, ai  soli  effetti  pensionistici,  nel
senso che l'attribuzione del VI livello retributivo  agli  assistenti
capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di
entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1
gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli  interessati
in posizione transitoria.