Art. 3. 
  1. All'articolo 45 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione  degli  ispettori  e
dei  commissari  degli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione
civile dell'Interno, i limiti  di  eta'  previsti  dall'articolo  52,
primo comma, e dall'articolo 55,  primo  comma,  sono  elevati  a  40
anni.". 
  2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della  legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2- bis.  Per  l'ammissione
al  concorso  di  cui  al  comma  1  degli  appartenenti   ai   ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli  del  personale
del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  il  limite  massimo  di  eta'
previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 e' elevato a  quaranta
anni.". 
  4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232,  il
primo periodo e' sostituito dal  seguente:  "E'  vietato  adibire  al
lavoro operativo le appartenenti alla Polizia  di  Stato  durante  la
gestazione fermo restando quanto previsto  dalla  legge  30  dicembre
1971, n. 1204.". 
  5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: "1- bis. La disposizione di cui al  primo
periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo
di polizia penitenziaria.".