Art. 3. 1. All'articolo 45 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni.". 2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e' abrogato. 3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2- bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di eta' previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 e' elevato a quaranta anni.". 4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.". 5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1- bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.".