Art. 4. 1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonche' quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.