Art. 4. 
  1. Gli appartenenti alla Polizia  di  Stato  ammessi  ai  corsi  di
formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero  ai  corsi
di formazione per la nomina a  vice  ispettore  in  prova  e  a  vice
commissario, nonche' quelli ammessi ai  corsi  per  la  promozione  o
nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia  di
Stato, dimessi  dai  corsi  per  assenza  protratta  oltre  i  limiti
temporali  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  sono  ammessi,  a
domanda, alla frequenza del corso successivo,  qualora  l'assenza  si
sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio. 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  agli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi  ai  corsi  di
formazione per la promozione o la nomina a vice  sovrintendente  o  a
vice ispettore in prova.