Art. 5. 
  1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, prorogate per gli anni 1994,  1995  e
1996, a norma dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85,  si
applicano, altresi', nell'ambito dell'importo stabilito per ciascuno 
degli anni 
1994,  1995  e  1996,  anche  a  favore  delle  cooperative  edilizie
costituite tra il  personale  appartenente  alle  Forze  di  Polizia,
ancorche' cessato dal servizio, con le modalita' ivi previste.