Art. 5. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, prorogate per gli anni 1994, 1995 e 1996, a norma dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, si applicano, altresi', nell'ambito dell'importo stabilito per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, anche a favore delle cooperative edilizie costituite tra il personale appartenente alle Forze di Polizia, ancorche' cessato dal servizio, con le modalita' ivi previste.