Art. 6. 
  1. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  degli
articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni  nell'anno  1994,  in
lire 41.150 milioni nell'anno  1995  ed  in  lire  50.490  milioni  a
decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1994,  all'uopo   parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.