Art. 3.
     1. La presente legge entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 marzo 1994
                              SCALFARO
                        CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                        ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO