TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Determinati ad adottare nuove misure atte ad ampliare la protezione dei diritti sociali ed economici garantita dalla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta") Hanno convenuto quanto segue: Parte I Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo utile, a livello nazionale ed internazionale, l'attuazione di condizioni atte ad assicurare l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi: 1. Tutti i lavoratori hanno diritto all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento in materia di impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso. 2. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda. 3. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'azienda. 4. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale. Parte II Le Parti si impegnano a considerarsi vincolate, compre previsto alla parte III, dagli obblighi risultanti dagli articoli in appresso: Articolo 1 Diritto all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento in materia d'impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso. 1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento in materia d'impiego e di professione senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti si impegnano a riconoscere tale diritto ed a prendere misure appropriate per assicurarne o promuoverne l'attuazione nei settori seguenti: - accesso all'impiego, protezione contro il licenziamento e reinserimento professionale; - orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale; - condizioni d'impiego e di lavoro, compresa la retribuzione; - svolgimento della carriera, promozione compresa. 2. Non saranno considerate come discriminazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gestazione, il parto ed il periodo post-natale. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo non costituisce impedimento all'adozione di misure specifiche tese a porre rimedio ad ineguaglianze di fatto. 4. Potranno essere escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, o di alcune sue disposizioni, le attivita' professionali le quali, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere affidate unicamente a persone di un determinato sesso.