(Protocollo- art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
          PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA 
                              PREAMBOLO 
     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del  presente
Protocollo, 
     Determinati  ad  adottare  nuove  misure  atte  ad  ampliare  la
protezione dei diritti sociali ed  economici  garantita  dalla  Carta
sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18  ottobre  1961  (in
appresso denominata "la Carta") 
     Hanno convenuto quanto segue: 
                               Parte I 
     Le Parti riconoscono come obiettivo di  una  politica  che  esse
perseguiranno  con  ogni  mezzo  utile,  a   livello   nazionale   ed
internazionale,  l'attuazione  di  condizioni  atte   ad   assicurare
l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi: 
1. Tutti i lavoratori hanno diritto all'uguaglianza di opportunita' e
di  trattamento  in  materia  di  impiego  e  di  professione,  senza
discriminazioni basate sul sesso. 
2. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla  consultazione
nell'ambito dell'azienda. 
3. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla  determinazione  ed
al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro
nell'azienda. 
4. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale. 
                              Parte II 
     Le Parti si impegnano a considerarsi vincolate, compre  previsto
alla parte III, dagli obblighi risultanti dagli articoli in appresso: 
                             Articolo 1 
Diritto all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento  in  materia
 d'impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso. 
1.  In  vista  di  assicurare  l'esercizio  effettivo   del   diritto
all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento in materia d'impiego
e di professione senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti  si
impegnano a riconoscere tale diritto ed a prendere misure appropriate
per assicurarne o promuoverne l'attuazione nei settori seguenti: 
     - accesso all'impiego, protezione contro il licenziamento e 
       reinserimento professionale; 
     - orientamento e formazione professionale, riciclaggio, 
       riadattamento professionale; 
     - condizioni d'impiego e di lavoro, compresa la retribuzione; 
     - svolgimento della carriera, promozione compresa. 
2.  Non  saranno  considerate  come  discriminazioni  ai  sensi   del
paragrafo 1 del  presente  articolo  le  disposizioni  relative  alla
protezione  della  donna,  in  particolare  per  quanto  concerne  la
gestazione, il parto ed il periodo post-natale. 
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non  costituisce  impedimento
all'adozione  di  misure  specifiche  tese   a   porre   rimedio   ad
ineguaglianze di fatto. 
4. Potranno essere escluse dall'ambito di applicazione  del  presente
articolo, o di alcune sue disposizioni, le attivita' professionali le
quali, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono
essere affidate unicamente a persone di un determinato sesso.