(Protocollo- art. 11)
                             Articolo 11 
                              Denuncia 
1. Nessuna Parte puo' denunciare il presente  Protocollo  pria  dello
scadere di un periodo di cinque anni  dopo  la  data  alla  quale  il
Protocollo e' entrato in vigore per quanto la riguarda, o prima dello
scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni,  e  in  tutti  i
casi, un  preavviso  di  sei  mesi  sara'  notificato  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia  non  pregiudica  la
validita' del Protocollo  nei  confronti  delle  altre  Parti,  sotto
riserva che il numero di queste non sia mai inferiore a tre. 
2. Ogni Parte puo', secondo le disposizioni enunciate  nel  paragrafo
precedente, denunciare ogni articolo  della  parte  II  del  presente
Protocollo che essa ha accettato, sotto riserva che il  numero  degli
articoli cui detta Parte e' obbligata, non sia mai inferiore a uno. 
3. Ogni Parte puo' denunciare il presente Protocollo o ogni  articolo
della Parte II del Protocollo alle condizioni previste al paragrafo 1
del presente articolo, per quanto concerne ogni territorio  al  quale
si applica il Protocollo in virtu'  di  una  dichiarazione  fatta  in
conformita' con i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9. 
4. Ogni Parte vincolata dalla Carta e dal  presente  Protocollo,  che
avra' denunciato la Carta secondo le  disposizioni  del  paragrafo  1
dell'articolo 37  di  quest'ultima,  sara'  considerata  come  avente
denunciato anche il Protocollo.