ANNESSO AL PROTOCOLLO Ambito di applicazione del Protocollo per quanto riguarda le persone tutelate. 1. Le persone di cui agli articoli da 1 a 4 comprendono gli stranieri solo in quanto sono cittadini delle altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte in questione, fermo restando che gli articoli surriferiti saranno interpretati in base alle disposizioni degli articoli 18 e 19 della Carta. Questa interpretazione non esclude l'estensione di diritti analoghi ad altre persone, da parte di una qualunque delle Parti. 2. Ciascuna Parte concedera' ai rifugiati che corrispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967, e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il piu' favorevole possibile, ed in tutti i casi non meno favorevole di quello al quale si e' impegnata ai sensi di tali strumenti e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile ai rifugiati surriferiti. 3. Ciascuna Parte concedera' agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il piu' favorevole possibile ed in tutti i casi non meno favorevoli di quello al quale si e' impegnata in virtu' di questo strumento e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile agli apolidi surriferiti. Articolo 1 Rimane inteso che le materie di dominio della previdenza sociale, come pure le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione, di vecchiaia e per i superstiti, possono essere escluse dall'ambito di applicazione di questo articolo. Articolo 1, paragrafo 4 Questa disposizione non puo' essere interpretata come un obbligo per le Parti di stabilire con mezzi legislativi o regolamentari la lista delle attivita' professionali che, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere riservate a lavoratori di un determinato sesso. Articoli 2 e 3 1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "rappresentanti dei lavoratori" si intendono persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali. 2. Per "legislazione e prassi nazionali" si intendono, a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti. 3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "azienda" si intende un insieme di elementi materiali ed immateriali, avente personalita' giuridica o non, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, a fini economici, che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo modo di procedere sul mercato. 4. Rimane inteso che le comunita' religiose ed i loro istituti possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli anche quando questi istituti sono aziende ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attivita' ispirate da taluni ideali o guidati da determinati concetti morali, ideali e concetti che sono tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare gli orientamenti dell'azienda. 5. Rimane inteso che, quando in uno Stato i diritti enunciati negli articoli 2 e 3 sono esercitati nei vari stabilimenti dell'azienda, si considera che la Parte interessata ha soddisfatto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Articolo 3 Questa disposizione non pregiudica ne' i poteri ne' gli obblighi in materia di adozione di regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ne' le competenze e le responsabilita' degli organi incaricati di vigilare sul rispetto della loro applicazione. Per "servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali" si intendono i servizi e le agevolazioni di natura sociale e/o culturale fornite da alcune aziende ai lavoratori, come assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc. Articolo 4, paragrafo 1 Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il piu' a lungo possibile" si riferisce alle capacita' fisiche, psicologiche ed intellettuali della persona anziana. Articolo 7 Rimane inteso che i lavoratori esclusi in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 2 ed il paragrafo 2 dell'articolo 3 non sono tenuti in considerazione nella determinazione del numero dei lavoratori interessati.