(Protocollo-Annesso)
                        ANNESSO AL PROTOCOLLO 
Ambito di applicazione del Protocollo per quanto riguarda le  persone
                              tutelate. 
1. Le persone di cui agli articoli da 1 a 4 comprendono gli stranieri
solo in  quanto  sono  cittadini  delle  altre  Parti  che  risiedono
legalmente o lavorano regolarmente  sul  territorio  della  Parte  in
questione,  fermo  restando  che  gli  articoli  surriferiti  saranno
interpretati in base alle disposizioni degli articoli 18 e  19  della
Carta. 
    Questa  interpretazione  non  esclude  l'estensione  di   diritti
analoghi ad altre persone, da parte di una qualunque delle Parti. 
2. Ciascuna Parte concedera'  ai  rifugiati  che  corrispondono  alla
definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951  relativa
allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31  gennaio  1967,  e
che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il piu'
favorevole possibile, ed in tutti  i  casi  non  meno  favorevole  di
quello al quale si e' impegnata ai sensi di tali strumenti e di  ogni
altro accordo internazionale esistente ed  applicabile  ai  rifugiati
surriferiti. 
3. Ciascuna Parte concedera'  agli  apolidi  che  corrispondono  alla
definizione della Convenzione di  New  York  del  28  settembre  1954
relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente  sul
suo territorio, un trattamento il piu'  favorevole  possibile  ed  in
tutti i casi non meno favorevoli di quello al quale si  e'  impegnata
in virtu' di questo strumento e di ogni altro accordo  internazionale
esistente ed applicabile agli apolidi surriferiti. 
                             Articolo 1 
     Rimane  inteso  che  le  materie  di  dominio  della  previdenza
sociale, come pure  le  disposizioni  relative  alle  prestazioni  di
disoccupazione, di vecchiaia  e  per  i  superstiti,  possono  essere
escluse dall'ambito di applicazione di questo articolo. 
                       Articolo 1, paragrafo 4 
     Questa disposizione non puo' essere interpretata come un obbligo
per le Parti di stabilire con mezzi legislativi  o  regolamentari  la
lista delle attivita' professionali che, data la  loro  natura  o  le
loro condizioni di esercizio, possono essere riservate  a  lavoratori
di un determinato sesso. 
                           Articoli 2 e 3 
1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per  "rappresentanti
dei lavoratori" si intendono persone  riconosciute  come  tali  dalla
legislazione o dalla prassi nazionali. 
2. Per "legislazione e prassi nazionali" si intendono, a seconda  dei
casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni  collettive,
altri accordi  tra  i  datori  di  lavoro  ed  i  rappresentanti  dei
lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti. 
3. Ai fini dell'applicazione di questi  articoli,  per  "azienda"  si
intende un insieme  di  elementi  materiali  ed  immateriali,  avente
personalita' giuridica o non, destinato alla  produzione  di  beni  o
alla prestazione di servizi, a fini economici, che dispone di  potere
decisionale per quanto riguarda il suo modo di procedere sul mercato. 
4. Rimane inteso che  le  comunita'  religiose  ed  i  loro  istituti
possono essere esclusi dall'applicazione  di  questi  articoli  anche
quando questi istituti sono aziende ai sensi  del  paragrafo  3.  Gli
istituti che perseguono attivita' ispirate da taluni ideali o guidati
da determinati concetti morali, ideali e concetti che  sono  tutelati
dalla    legislazione    nazionale,    possono     essere     esclusi
dall'applicazione  di  questi  articoli  nella  misura  necessaria  a
tutelare gli orientamenti dell'azienda. 
5. Rimane inteso che, quando in uno Stato i diritti  enunciati  negli
articoli 2 e 3 sono esercitati nei vari stabilimenti dell'azienda, si
considera che la  Parte  interessata  ha  soddisfatto  agli  obblighi
derivanti da tali disposizioni. 
                             Articolo 3 
     Questa disposizione non pregiudica ne' i poteri ne' gli obblighi
in materia di adozione  di  regolamenti  concernenti  l'igiene  e  la
sicurezza  sui  luoghi  di   lavoro,   ne'   le   competenze   e   le
responsabilita' degli organi  incaricati  di  vigilare  sul  rispetto
della loro applicazione. 
     Per "servizi  ed  agevolazioni  sociali  e  socio-culturali"  si
intendono i servizi e le agevolazioni di natura sociale e/o culturale
fornite da alcune aziende ai  lavoratori,  come  assistenza  sociale,
campi  sportivi,  sale  di  allattamento,  biblioteche,  colonie   di
vacanze, ecc. 
                       Articolo 4, paragrafo 1 
     Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il
piu'  a  lungo  possibile"  si  riferisce  alle  capacita'   fisiche,
psicologiche ed intellettuali della persona anziana. 
                             Articolo 7 
     Rimane inteso che i lavoratori esclusi  in  conformita'  con  il
paragrafo 2 dell'articolo 2 ed il paragrafo  2  dell'articolo  3  non
sono tenuti in considerazione nella  determinazione  del  numero  dei
lavoratori interessati.