(Protocollo- art. 2)
                             Articolo 2 
            Diritto all'informazione e alla consultazione 
1. In vista di  assicurare  l'esercizio  effettivo  del  diritto  dei
lavoratori  all'informazione  ed   alla   consultazione   nell'ambito
dell'azienda, le Parti si impegnano ad adottare o a promuovere misure
che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita'
con le legislazioni e le prassi nazionali, di: 
a. essere informati regolarmente o in tempo opportuno ed  in  maniera
comprensibile, della situazione economica e finanziaria  dell'azienda
che li impiega, fermo restando che potra' non essere  autorizzata  la
divulgazione di alcune informazioni che  possono  recare  pregiudizio
all'azienda, o che si potra'  esigere  che  tali  informazioni  siano
mantenute riservate; 
b.  essere  consultati  tempestivamente  sulle   decisioni   previste
suscettibili di avere un impatto considerevole  sugli  interessi  dei
lavoratori, ed in  particolare  su  quelle  decisioni  con  eventuali
importanti conseguenze sulla situazione dell'impiego nell'azienda. 
2. Le  Parti  potranno  escludere  dall'ambito  di  applicazione  del
paragrafo 1 del presente articolo le  aziende  il  cui  organico  non
raggiunge una soglia determinata dalla legislazione  o  dalla  prassi
nazionali.