Articolo 2 Diritto all'informazione e alla consultazione 1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda, le Parti si impegnano ad adottare o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita' con le legislazioni e le prassi nazionali, di: a. essere informati regolarmente o in tempo opportuno ed in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'azienda che li impiega, fermo restando che potra' non essere autorizzata la divulgazione di alcune informazioni che possono recare pregiudizio all'azienda, o che si potra' esigere che tali informazioni siano mantenute riservate; b. essere consultati tempestivamente sulle decisioni previste suscettibili di avere un impatto considerevole sugli interessi dei lavoratori, ed in particolare su quelle decisioni con eventuali importanti conseguenze sulla situazione dell'impiego nell'azienda. 2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.