Articolo 3 Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro 1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nelle aziende, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita' con la legislazione e la prassi nazionali, di contribuire: a. alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro; b. alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambito dell'azienda; c. all'organizzazione di servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali dell'azienda; d. al controllo del rispetto della regolamentazione vigente per tali materie. 2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.