Articolo 4 Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private, misure adeguate tese innanzitutto a: 1. consentire alle persone anziane di rimanere, il piu' a lungo possibile, membri della societa' a tutti gli effetti, mediante: a. risorse sufficienti a permetter loro di condurre un'esistenza decente e di partecipare attivamente alla vita pubblica sociale e culturale; b. la diffusione delle informazioni concernenti i servizi e le agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane e le possibilita' per queste ultime di avvalersene; 2. consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di condurre un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che lo desiderano e che cio' e' possibile, mediante: a. la messa a disposizione di alloggi adeguati alle loro necessita' ed al loro stato di salute o di aiuti adeguati per la sistemazione dell'alloggio; b. cure mediche e servizi resi necessari dalle loro condizioni. 3. garantire alle persone anziane che vivono in istituto, un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, nonche' la partecipazione alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.