(Protocollo- art. 4)
                             Articolo 4 
       Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale 
     Al fine di assicurare l'esercizio effettivo  del  diritto  delle
persone anziane ad una protezione sociale, le Parti  si  impegnano  a
prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in collaborazione  con
le  organizzazioni  pubbliche  o  private,   misure   adeguate   tese
innanzitutto a: 
1. consentire alle persone anziane  di  rimanere,  il  piu'  a  lungo
possibile, membri della societa' a tutti gli effetti, mediante: 
     a. risorse sufficienti a permetter loro di condurre un'esistenza 
        decente e di partecipare attivamente alla vita pubblica 
        sociale e culturale; 
     b. la diffusione delle informazioni concernenti i servizi e le 
        agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane e le 
        possibilita' per queste ultime di avvalersene; 
2. consentire alle persone anziane di scegliere liberamente  il  loro
modo di  vita  e  di  condurre  un'esistenza  indipendente  nel  loro
ambiente abituale per tutto il tempo che lo desiderano e che cio'  e'
possibile, mediante: 
     a. la messa a disposizione di alloggi adeguati alle loro 
        necessita' ed al loro stato di salute o di aiuti adeguati per
        la sistemazione dell'alloggio; 
     b. cure mediche e servizi resi necessari dalle loro condizioni. 
3. garantire alle persone anziane che vivono in istituto, un'adeguata
assistenza nel rispetto della vita privata, nonche' la partecipazione
alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.