(Protocollo- art. 5)
                             Articolo 5 
                               Impegni 
1. Ciascuna delle Parti s'impegna: 
   a. a considerare la parte I del presente Protocollo come una 
      dichiarazione che definisce gli obiettivi la cui realizzazione 
      sara' da essa perseguita con ogni mezzo utile, in conformita' 
      con le disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte; 
   b. a considerarsi come vincolata da uno o piu' articoli della 
      Parte II del presente Protocollo. 
2.  L'articolo  o  gli  articoli  scelti  in   conformita'   con   le
disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 del  presente  articolo
saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio  d'Europa  da
parte dello  Stato  contraente  all'atto  del  deposito  del  proprio
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 
3.  Ciascuna  delle  Parti  potra',  in  ogni   successivo   momento,
dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale  che  essa
si considera vincolata da ogni altro articolo figurante  nella  parte
II del presente Protocollo e che essa non aveva ancora  accettato  in
conformita'  con  le  disposizioni  del  paragrafo  I  del   presente
Articolo. Tali impegni  successivi  saranno  considerati  come  parte
integrante della ratifica, dell'accettazione o  dell'approvazione  ed
avranno gli stessi effetti fin dal trentesimo giorno successivo  alla
data della notifica.