(Protocollo- art. 7)
                             Articolo 7 
                  Attuazione degli impegni assunti 
1. Le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 4 della parte  II
del presente Protocollo possono essere attuate mediante: 
      a. la legislazione o la regolamentazione; 
      b. convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni 
         di datori di lavori e organizzazioni di lavoratori; 
      c. una combinazione di questi due metodi; oppure 
      d. altri mezzi appropriati. 
2. Gli impegni derivanti dagli articoli 2 e  3  della  parte  II  del
presente Protocollo saranno considerati come soddisfatti  non  appena
tali disposizioni, in conformita' con il  paragrafo  1  del  presente
articolo, saranno state applicate  alla  maggioranza  dei  lavoratori
interessati.