(Protocollo- art. 9)
                             Articolo 9 
                      Applicazione territoriale 
1. Il presente Protocollo si applica al territorio  metropolitano  di
ciascuna Parte. Ogni Stato puo', al momento della firma o al  momento
del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o  di
approvazione, precisare, a mezzo dichiarazione  fatta  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, il territorio considerato a tal fine
come suo territorio metropolitano. 
2.  Ciascun  Stato  contraente  puo',  al  momento  della   ratifica,
dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo,  o  ad
ogni altro momento successivo, dichiarare, a mezzo  notifica  diretta
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che il  Protocollo  si
applichera', in tutto  o  in  parte,  a  quel  territorio  o  a  quei
territori non metropolitani indicati in detta dichiarazione e di  cui
esso   assicura   le   relazioni   internazionali,   o   assume    la
responsabilita'  internazionale.  Lo  Stato  specifichera'  in   tale
dichiarazione l'articolo o gli articoli della II parte  del  presente
Protocollo che esso accetta  come  obbligatori  per  quanto  riguarda
ciascuno dei territori indicati nella dichiarazione. 
3. Il presente  Protocollo  entrera'  in  vigore  nei  confronti  del
territorio o dei territori indicati nella  dichiarazione  di  cui  al
paragrafo precedente, a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo
alla data  alla  quale  il  Segretario  Generale  avra'  ricevuto  la
notifica di detta dichiarazione. 
4. Ciascuna Parte potra', in ogni successivo  momento,  dichiarare  a
mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
che, per quanto  riguarda  uno  o  piu'  territori  cui  il  presente
Protocollo  si  applica  in  virtu'  del  paragrafo  2  del  presente
articolo,  essa  accetta  come  obbligatorio  ogni  articolo  che  in
precedenza essa non aveva accettato per quanto riguarda questo o quei
territori.  Tali  impegni   ulteriori   saranno   considerati   parte
integrante della  dichiarazione  originale  per  quanto  riguarda  il
territorio in questione,  e  daranno  luogo  agli  stessi  effetti  a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  alla  quale  il
Segretario Generale avra' ricevuto la notifica di tale dichiarazione.