Art. 3. 
        Norme in materia di contratti di formazione e lavoro 
  1. Possono essere assunti con contratto di formazione  e  lavoro  i
soggetti di eta' compresa tra  sedici  e  trentadue  anni.  Oltre  ai
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti  di  formazione  e
lavoro  anche  gruppi   di   imprese,   associazioni   professionali,
socio-culturali,  sportive,  fondazioni,  nonche'  datori  di  lavoro
iscritti agli albi professionali quando  il  progetto  di  formazione
venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato
in conformita' a quanto previsto al comma 7. 
  2. Il contratto di formazione  e  lavoro  e'  definito  secondo  le
seguenti tipologie: 
    a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1)  acquisizione
di professionalita' intermedie; 2) acquisizione  di  professionalita'
elevate; 
    b)  contratto  di  formazione  e  lavoro  mirato   ad   agevolare
l'inserimento professionale  mediante  un'esperienza  lavorativa  che
consenta un adeguamento delle  capacita'  professionali  al  contesto
produttivo ed organizzativo. 
  3. I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  gli  accordi
interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato
a un livello inferiore a quello di destinazione. 
  4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non  puo'
superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla  lettera  a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui  alla  lettera  b)
del medesimo comma. 
  5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma  2
devono prevedere, rispettivamente, almeno ottanta e  centotrenta  ore
di formazione da effettuarsi in luogo della  prestazione  lavorativa.
Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2  deve  prevedere  una
formazione minima non inferiore  a  20  ore  di  base  relativa  alla
disciplina del rapporto di  lavoro,  all'organizzazione  del  lavoro,
nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I  contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali  ore
aggiuntive devolute alla formazione. 
  6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2, continuano a
trovare  applicazione  i   benefici   contributivi   previsti   dalle
disposizioni vigenti in materia alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi  benefici  trovano  applicazione  subordinatamente
alla trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella  del  contratto
di formazione e lavoro cosi' trasformato e  in  misura  correlata  al
trattamento  retributivo  corrisposto  nel  corso  del  contratto  di
formazione medesimo. 
  7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte  della
competente autorita' i progetti conformi al contenuto di decreti  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  che  definiscono  gli
obiettivi e le caratteristiche minime che l'attivita' formativa  deve
presentare  relativamente  a  ciascun  profilo  professionale.   Tali
decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per  l'impiego,
sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate  dagli
enti bilaterali. L'accertamento  di  mera  conformita'  ai  parametri
determinati dai detti decreti e' effettuato dall'ufficio  provinciale
del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla  data
di ricezione della  domanda.  Decorso  inutilmente  tale  termine  il
predetto accertamento si considera avvenuto. 
  8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del  decreto-legge  29
marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Nel  caso  in  cui  la  delibera  della  commissione  regionale  per
l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione,  provvede  il  direttore  dell'ufficio  regionale  del
lavoro.". Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse le  parole:
"ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla  loro
presentazione,  la   delibera   della   commissione   regionale   per
l'impiego". 
  9. Alla scadenza del contratto di formazione e  lavoro  di  cui  al
comma 2, lettera a), il datore  di  lavoro,  utilizzando  un  modello
predisposto, sentite le parti sociali, dal  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego  competente  per  territorio  idonea   certificazione   dei
risultati  conseguiti  dal  lavoratore  interessato.   Le   strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello  di  formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro di cui alla lettera b)  del  comma  2,  il  datore  di  lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. 
  10. Qualora sia necessario, per il raggiungimento  degli  obiettivi
formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in  cui  essi
siano presentati da consorzi o gruppi di  imprese,  che  l'esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita'
di imprese, individuate nei progetti  medesimi.  La  titolarita'  del
rapporto resta ferma in capo delle singole imprese. 
  11. La misura di cui al comma 6  dell'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento. 
  12. I lavoratori assunti, successivamente alla data del 19  gennaio
1994, con contratto di formazione e lavoro sono inclusi  nel  computo
dei limiti numerici previsti  da  leggi  e  contratti  collettivi  ad
eccezione di quelli concernenti l'applicazione di norme  ed  istituti
che prevedano l'accesso ad agevolazioni di  carattere  finanziario  e
creditizio. Fino al  31  gennaio  1995  detta  inclusione  opera  nei
confronti del 50 per cento del  numero  dei  lavoratori  assunti  con
contratto di formazione e lavoro. 
  13. Nella predisposizione  dei  progetti  di  formazione  e  lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
  14. Le disposizioni del presente articolo non trovano  applicazione
nei confronti dei contratti di formazione  e  lavoro  gia'  stipulati
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Esse,  ad
eccezione dei commi 1, primo  periodo,  e  11,  non  trovano  inoltre
applicazione nei confronti  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro
stipulati, non oltre il 30 settembre 1994, sulla base di progetti che
alla data di entrata in vigore del presente  decreto  risultino  gia'
approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi  e  per
gli effetti di cui all'articolo 3,  comma  3,  del  decreto-legge  30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1,  del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1991, n. 169. 
  15. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3,  comma  3,
del decreto-legge n. 726 del 1984, richiamato dal comma 14,  continua
a trovare applicazione fino all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al
comma 7 e comunque non oltre il 1 ottobre 1994.