Art. 4. Copertura finanziaria 1. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalita', in quello successivo. 2. Il Ministro del tesoro, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.