Art. 4. 
                        Copertura finanziaria 
  1. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e  2  il  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per lire 20 miliardi per  l'anno  1994  e  per  lire  80
miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere  si  provvede:  quanto  a
lire 19 miliardi per l'anno 1994,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle disponibilita' della gestione  di  cui  all'articolo  25  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono  versate  all'entrata
di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire 1 miliardo  per  l'anno  1994  ed  a  lire  80
miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle  disponibilita'
del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge  24  dicembre
1993,    n.    537,    intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui  ai  commi  31  e  32  del  predetto
articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio  finanziario
possono esserlo, per le medesime finalita', in quello successivo. 
  2. Il Ministro del tesoro, e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.