Art. 2. 1. E' consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni. 2. E' consentita altresi' la vendita fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 17