Art. 2.
  1.   E'  consentita  per  sei  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'utilizzazione  in  sede  di
produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la
fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni.
  2.  E'  consentita  altresi'  la vendita fino all'esaurimento delle
scorte dei prodotti giacenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e di quelli di cui al comma 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 febbraio 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 17