Art. 11. 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari gia' facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia". 2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresi',". 3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni gia' di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuita' delle attivita' in corso, il commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima data relativi alla locazione degli immobili gia' utilizzati dalla predetta Agenzia, nonche' alle connesse utenze telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede altresi', nei medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993 relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio, dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento, nonche' di quelli comunque attinenti le attivita' del centro elaborazione dati. 4. A far data dal 1 gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarita' dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attivita' informatiche, nella cui titolarita' subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. A decorrere dal 1 luglio 1994, le amministrazioni competenti sono autorizzate a procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre 1995, dei contratti di cui al comma 3, stipulati dal commissario liquidatore, dopo motivata verifica che tale attivita' sia strettamente indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. 5. Fino al 28 febbraio 1994 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilita' di tesoreria allo stesso gia' attribuite, alla corresponsione degli stipendi e delle indennita' se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione e' avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonche' al pagamento dei contratti di cui al comma 3 e agli adempimenti connessi agli obblighi derivantigli quale sostituto d'imposta e quale soggetto tenuto alla denuncia dei redditi. 6. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dal seguente: "Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a rendere il conto, previa verifica del collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvarra' del centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unita' scelte tra il personale gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14, ha effetto dalla data di rendimento del conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico del commissario liquidatore. Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unita', da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.".