Art. 11. 
  1. Al comma 2 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n.  96,  sono  soppresse  le  parole:  "subentra  nei  rapporti
giuridici  e  finanziari  gia'  facenti  capo   al   Dipartimento   e
all'Agenzia". 
  2. Al comma 3 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a
liquidare  i  rapporti  giuridici  facenti  capo  al  Dipartimento  e
all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993  e
a definire i rapporti pendenti  che  le  amministrazioni  competenti,
anche di intesa con il Ministero del bilancio e della  programmazione
economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede
altresi',". 
  3.  In  attesa  di  una  organica  ridefinizione   delle   esigenze
logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle  funzioni
gia' di competenza della soppressa Agenzia per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' in corso, il commissario liquidatore di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,  e'  autorizzato  a
prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei  mesi  e  alle
condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima
data relativi alla locazione degli  immobili  gia'  utilizzati  dalla
predetta  Agenzia,  nonche'   alle   connesse   utenze   telefoniche,
elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede  altresi',  nei
medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla  predetta
data del 31  dicembre  1993  relativi  allo  svolgimento  di  servizi
ausiliari  di  ufficio,  quali  immissione  dati,  movimentazione   e
facchinaggio,  dattilografia,   manutenzione,   pulizia,   vigilanza,
riscaldamento e condizionamento, nonche' di quelli comunque attinenti
le attivita' del centro elaborazione dati. 
  4. A far data dal 1 gennaio 1994, il Provveditorato generale  dello
Stato subentra nella titolarita' dei contratti di cui al comma 3, con
esclusione di quelli aventi ad  oggetto  le  attivita'  informatiche,
nella cui titolarita' subentra l'amministrazione individuata ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.
96. A decorrere dal 1 luglio 1994, le amministrazioni competenti sono
autorizzate a procedere al rinnovo, fino al  31  dicembre  1995,  dei
contratti di cui al comma 3, stipulati dal  commissario  liquidatore,
dopo  motivata  verifica  che   tale   attivita'   sia   strettamente
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. 
  5.  Fino  al  28  febbraio  1994  il  commissario  liquidatore  per
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a
provvedere, anche utilizzando le  disponibilita'  di  tesoreria  allo
stesso gia' attribuite, alla corresponsione degli  stipendi  e  delle
indennita' se dovute al personale per il quale  non  sia  intervenuta
l'assegnazione alle  amministrazioni  ovvero,  se  l'assegnazione  e'
avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto
il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonche'
al pagamento dei contratti di cui  al  comma  3  e  agli  adempimenti
connessi agli obblighi derivantigli quale sostituto d'imposta e quale
soggetto tenuto alla denuncia dei redditi. 
  6. Il secondo periodo del comma  7  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dal seguente:  "Entro
il  30  giugno  1994  il  commissario  liquidatore  ha  l'obbligo  di
presentazione del conto, verificato dal  collegio  dei  revisori  dei
conti,  relativamente   alle   attivita'   connesse   alla   gestione
commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per  tutte
le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive,  compiute
successivamente alla predetta data,  il  commissario  liquidatore  e'
tenuto a rendere il conto, previa verifica del collegio dei  revisori
dei conti.  Per  i  detti  adempimenti  si  avvarra'  del  centro  di
elaborazione  dati,  nonche'  di  un   ufficio   stralcio   contabile
costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione
economica, da unita' scelte tra il personale gia'  appartenente  agli
uffici bilancio, ragioneria, economato e  personale  dell'Agenzia  ed
iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1; nei confronti  di
tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta  ai
sensi del comma 4 dello stesso articolo 14, ha effetto dalla data  di
rendimento del conto e, comunque,  a  partire  dal  centottantunesimo
giorno  dalla  data  di  cessazione  dell'incarico  del   commissario
liquidatore. Il commissario liquidatore puo' continuare ad  avvalersi
di esperti, in numero non superiore a 7 unita', da  lui  designati  e
nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica. I relativi  compensi  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa  non
superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a  provvedersi  a
carico del Fondo di cui al comma 5.".