Art. 13. 
  1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo  6,  comma
1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  sono
trasferite  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le  funzioni
relative  ai  soli  progetti  gia'  affidati  dall'Agenzia   per   la
promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno  nell'ambito  dell'azione
organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e  studi
-   FORMEZ   fermo   restando   il   trasferimento    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  di  tutti
gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti ovvero gestiti
dal FORMEZ  in  collaborazione  con  altri  soggetti  anche  mediante
appositi comitati. La gestione dei progetti e' affidata al FORMEZ che
vi  provvede  in  conformita'  ai  compiti   istituzionali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, del  citato  decreto  legislativo  ed  agli
indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro  per  la
funzione  pubblica  definisce  il  finanziamento  dei  progetti   con
l'obiettivo del contenimento delle spese  e  i  vincoli  relativi  al
finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali
economie  di  spesa,  nonche'  quelle   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 11 sono destinate al  finanziamento  pluriennale  delle
spese di funzionamento e di programma del FORMEZ. 
  2. Ferme restando le finalita' istituzionali  di  cui  all'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il  FORMEZ
e' trasformato in fondazione di diritto  pubblico,  da  istituire  da
parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo  e'
costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al
comma 1 del presente articolo.