Art. 14. 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. Il  Comitato  delibera  l'ammissione  alle  agevolazioni  e
subentra  nelle  funzioni  gia'  attribuite  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, ai sensi  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni ed integrazioni,  e  nella  titolarita'  dei
diritti e degli obblighi posti in essere  per  effetto  della  citata
normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di  tale  trasferimento,
la Cassa depositi e prestiti continuera' ad osservare le disposizioni
di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi e'  effettuata
con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul  conto  corrente  di
tesoreria,  istituito  ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  e  da
intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilita'  finanziarie
comunque  destinate  all'attuazione  della  presente  normativa.   Il
Comitato provvede ad autonoma gestione  delle  disponibilita'  stesse
con   apposita   contabilita'   separata.   Sulle   predette    somme
continueranno a gravare le  necessarie  spese  di  funzionamento  nei
limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del  tesoro.  Alle  attivita'  del  Comitato  continuano  ad
applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sulla  Cassa
depositi e prestiti di cui alla legge  13  maggio  1983,  n.  197,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti  del  Ministro
del tesoro  in  data  1  febbraio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 35 del  9  febbraio  1985,  e  in  data  1  marzo  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65  del  18  marzo  1992.  Con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate  le
speciali disposizioni da osservare in materia di modalita' contabili,
di rendicontazione e di controllo della gestione. Per  l'espletamento
dei  suoi  compiti  il  Comitato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  del
personale gia' in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15
dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14,  comma  1,  nonche',
per eventuali ulteriori occorrenze, di  altro  personale  proveniente
dagli  organismi  dell'intervento  straordinario   nel   Mezzogiorno,
assegnato ai sensi del comma 4 del  medesimo  articolo.  Ai  relativi
oneri continua a provvedersi, rispettivamente,  mediante  le  risorse
derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1986,  n.  44,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e, per il personale  proveniente  dagli
organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mediante  le
risorse del Fondo di cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  presente
decreto.". 
  2.  Il  subentro  del   Comitato   per   lo   sviluppo   di   nuova
imprenditorialita' giovanile nelle funzioni e nella  titolarita'  dei
diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis  dell'articolo  5  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. L'ambito territoriale di applicazione dei  benefici  di  cui  al
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai
territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi'  come  definiti  dai
regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in  conto  capitale
puo' essere concesso fino al limite massimo del 40  per  cento  delle
spese ammesse ed il mutuo e' riconosciuto nella  misura  del  50  per
cento delle spese medesime ad un tasso non superiore al 30 per  cento
del tasso di riferimento; la durata del mutuo  e'  fissata  in  dieci
anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre  anni.  La  misura
delle  agevolazioni  concedibili  e'  determinata  con  decreto   del
Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  tenuto
conto dei limiti fissati dalla Commissione della  Comunita'  europea.
Per consentire la prosecuzione degli interventi  del  Comitato  sulla
base dei predetti criteri  territoriali  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo
anno di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  22  ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992, n. 488. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.