Art. 15. 
  1. Con deliberazione da adottare entro  il  28  febbraio  1994,  il
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome, provvede a dettare una  disciplina
dei  contratti  di  programma  che  tenga  conto   delle   competenze
trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96. 
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Il Fondo di cui al comma  5  e'  ripartito  sulla  base  di
apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del  bilancio  e
della programmazione economica,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  tenendo  conto  degli  impegni  assunti  in  relazione  alle
competenze trasferite a ciascuna delle  amministrazioni  interessate,
nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la
stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro  il  15  maggio  di
ciascun anno il predetto riparto  per  gli  anni  successivi.  Con  i
medesimi criteri e modalita' il CIPE puo'  provvedere,  entro  il  31
dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle  somme  relative
all'anno 1994.". 
  3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del
bilancio e  della  programmazione  economica  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro puo' disporre  apposite
aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I  relativi
ordini di accreditamento sono emessi in deroga  ai  limiti  di  somma
stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine  dell'esercizio
in  cui  sono  stati  emessi  possono  essere  trasportati  a  quelli
successivi.