Art. 15. 1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalita' il CIPE puo' provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994.". 3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro puo' disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.