Art. 16. 
  1. I finanziamenti erogati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  in
sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilita' devono, in ogni caso, essere  comprensivi  dell'imposta  sul
valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.