Art. 16. 1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.