Art. 17. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CONSO