Art. 17. 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile
1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 9 aprile 1994 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SPAVENTA, Ministro del bilancio e 
                                  della programmazione economica 
                                  SAVONA, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  COLOMBO, Ministro dell'universita' 
                                  e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
                                  CASSESE, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO