Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: " 2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonche' di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualita' delle stesse, sono consentite purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni decorrono dalla entrata in vigore della citata legge n. 493 del 1993.". 2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: " 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.".