Art. 2. 
  1. Il comma 2 dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente: 
  " 2. La prosecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi  non
revocati avviene sulla base della situazione di fatto  e  di  diritto
esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai  termini
di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause  di
forza maggiore, nonche'  di  variazioni  progettuali  che  comportino
modifiche essenziali alla natura delle opere  affidate  ovvero  opere
complementari  o   aggiuntive   all'opera   stessa;   le   variazioni
progettuali regolarmente  approvate,  che  non  comportino  modifiche
essenziali alla natura delle opere e non arrechino  pregiudizio  alla
qualita'  delle   stesse,   sono   consentite   purche'   nell'ambito
dell'importo  previsto  in   convenzione;   le   proroghe   richieste
anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non  si  sia
pronunciata  l'amministrazione,  si  considerano  assentite  per   il
periodo  richiesto.  Per  gli  interventi  non  revocati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i
termini previsti dalle relative convenzioni decorrono  dalla  entrata
in vigore della citata legge n. 493 del 1993.". 
  2. Il comma 6 dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente: 
  " 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono  proseguiti  e
completati secondo le disposizioni legislative,  regolamentari  ed  i
provvedimenti applicabili a ciascuno di essi salvo per le  erogazioni
che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.".