Art. 3. 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "5-septies. Le funzioni demandate al  commissario  liquidatore,  ai
sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed  ai  progetti  di
cui al  comma  1,  sono  attribuite,  a  decorrere  dalla  cessazione
dell'attivita' del commissario liquidatore stesso, al  Ministero  dei
lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario ad acta,  fino
alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il  Ministero  dei
lavori pubblici assume la diretta gestione delle attivita'. 
  5- octies. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2,
3, 4 e 5-septies, nonche' dall'articolo 10, in favore del commissario
ad acta possono essere  disposte  apposite  aperture  di  credito.  I
relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti  di
somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre  1923,
n.  2440;  qualora  gli  stessi  non   siano   estinti   al   termine
dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati  a
quelli successivi. 
  5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il commissario
ad  acta  si  avvale  anche  degli  uffici  decentrati  e  periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici. 
  5-decies.  Per  gli  eventuali  completamenti,   nonche'   per   la
realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei  lavori  pubblici
applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre  1923,
n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale  dello
Stato, e successive integrazioni e modificazioni. 
  5-undecies. Gli oneri da definire  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  per  i
compensi del commissario ad acta,  nonche'  per  i  componenti  della
commissione consultiva nominata con decreto del Ministro  dei  lavori
pubblici in data 1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti
giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso,  sono  a
carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5.".