Art. 4. 
  1. Ai fini della definizione bonaria  delle  controversie  relative
alle quote che le imprese devono ancora  corrispondere  a  titolo  di
corrispettivo per le gestioni delle aree  industriali  realizzate  ai
sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, cosi' come
stabilite dalle amministrazioni  competenti,  le  quote  stesse  sono
ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per  IVA
e interessi. 
  2.  Tale  riduzione  rimane  subordinata  a  domanda  della   ditta
beneficiaria  interessata,  con  la  quale   vengono   accettate   le
condizioni di cui sopra, l'estinzione del  contenzioso  eventualmente
in atto sulla questione  e  l'impegno  al  pagamento  entro  sessanta
giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza. 
  3. La quota residua del corrispettivo da  corrispondere  agli  enti
gestori e' posta a  carico,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili,  delle  somme   autorizzate   per   l'attuazione   degli
interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
nel settore delle attivita' produttive. 
  4. A far data dal 1 novembre  1994,  i  consorzi  per  le  aree  di
sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati  della
gestione di cui al comma 1, fatta  salva  diversa  indicazione  delle
rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le  quote  a  carico
delle singole ditte beneficiarie e  provvedono  alla  riscossione  in
base alla disciplina del testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
relative alla riscossione delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in
materia di concessione  di  servizi,  attivano,  a  decorrere  dal  1
novembre 1994, procedure volte a consentire alle  ditte  beneficiarie
di prendere parte attiva alla gestione  in  forme  tali  comunque  da
garantire per quanto  possibile  l'assorbimento  senza  soluzione  di
continuita' nel rapporto di lavoro del personale attualmente  addetto
alla gestione, ove in esubero.