Art. 6. 
  1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  la
quota del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo del 3 aprile 1993,  n.  96,  da  assegnare  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6  del  medesimo
decreto  legislativo,  nonche'   le   eventuali   ulteriori   risorse
attribuite per le stesse finalita', affluiscono ad  apposita  sezione
del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. 
  2. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  ai  fini  della  definizione   e   approvazione   degli
interventi  consentiti  dalla   legislazione   vigente   nelle   aree
economicamente  depresse  del  territorio  nazionale,  in  base  agli
indirizzi del programma pluriennale di  sviluppo  della  ricerca,  si
avvale  di  un  apposito  comitato  tecnico-scientifico,  nominato  e
presieduto dal Ministro e composto di  dieci  membri  di  qualificata
esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia
universitaria e  formazione.  I  relativi  compensi  determinati  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  posti  a
carico del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 
  3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi
e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge  17
febbraio 1982, n. 46. 
  4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi  di  cui
al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e
settimo, della legge  26  aprile  1983,  n.  130,  mediante  apposite
commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 1. 
  5. La  competenza  relativa  alla  concessione  delle  agevolazioni
previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma  3,
lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,   e'
attribuita al Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e tecnologica; e'  parimenti  attribuita  al  suddetto  Ministero  la
competenza  relativa  alla  concessione  delle  agevolazioni  e   dei
contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di  cui
al  summenzionato  articolo  1,  comma  3,  lettera   c),   richiesti
successivamente alla data del 21 agosto 1992. 
  6.  I  crediti  nascenti  dai  finanziamenti   erogati   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 17  febbraio  1982,  n.  46,  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni,   sono   assistiti   da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per  spese  di
giustizia e di quelli  previsti  dall'articolo  2751-bis  del  codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di  prelazione  spettanti  a
terzi.  La  costituzione  e  l'efficacia  del  privilegio  non   sono
subordinate ne' al consenso delle parti, ne' a forme di  pubblicita'.
Il privilegio si applica  ai  finanziamenti  erogati  successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993,  n.
506,  anche  se   riferiti   a   delibere   adottate   dal   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  in  data
antecedente. 
  7. Ai fini della formazione del programma pluriennale  di  sviluppo
della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge  9  maggio
1989, n. 168,  sono  soppresse  tutte  le  riserve  ed  i  limiti  di
destinazione delle risorse  del  Fondo  speciale  ricerca  applicata,
istituito dall'articolo 4 della  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,
previste dalle leggi vigenti.