Art. 6. 1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalita', affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. 2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1. 5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' attribuita al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; e' parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992. 6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate ne' al consenso delle parti, ne' a forme di pubblicita'. Il privilegio si applica ai finanziamenti erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a delibere adottate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data antecedente. 7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.