Art. 7. 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, e' iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. 2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita', stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovra' transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 e' individuata sulla base dell'anzianita' di servizio e di qualifica maturata. 4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorita' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonche' alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonche' alle aziende municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilita', ferma restando anche per il personale assegnato ad altre amministrazioni l'applicabilita' dell'articolo 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale gia' di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento. 5. Al personale dirigente ed a quello appartenente alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui al comma 1, e' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento incrementato della somma, calcolata secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianita' di qualifica maturata alla data del 13 ottobre 1993. Le indennita' corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, e' attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo alla sola anzianita' maturata nella qualifica stessa e determinato nella misura prevista per la preesistente progressione economica. Al personale di cui al presente comma compete l'indennita' integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre indennita' sono riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previsti per il personale delle amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda di trattenimento in servizio e' confermato nel ruolo transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994. 6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennita', del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non puo' subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5. 7. Il personale di cui al comma 1 ha facolta' di presentare, entro il 30 giugno 1994, domanda per il mantenimento della posizione pensionistica gia' costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Al personale che non ha optato per la posizione pensionistica di provenienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, e' ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed e' corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. 9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1 sono designati con effetto dal 1 gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo.".