Art. 7. 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 
 1. Il personale della soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14  agosto  1992,
che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato
domanda, entro il 15 settembre 1993 al  commissario  liquidatore,  di
trattenimento in servizio, e' iscritto in  un  ruolo  transitorio  ad
esaurimento istituito  presso  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica entro il 13 ottobre  1993  con  decreto  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica. 
   2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia  presentato
la domanda di cui al  comma  1,  cessa  dal  rapporto  di  impiego  a
decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto  al  trattamento  di  fine
rapporto ad esso spettante in base  all'ordinamento  vigente  a  tale
data. Nei confronti del personale  che  entro  tale  data  cessa  dal
rapporto di lavoro  con  la  soppressa  Agenzia  non  si  applica  la
sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici  di  anzianita',
stabilita dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  19  settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438. 
   3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla
base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche  e  le
professionalita' rivestite nella soppressa Agenzia dal  personale  di
cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il  personale
delle amministrazioni statali. Con il medesimo  decreto,  sulla  base
del titolo di studio, si individua  il  profilo  professionale  e  la
qualifica funzionale del personale che dovra' transitare nelle  altre
amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di  cui
al comma 1 e' individuata sulla base dell'anzianita' di servizio e di
qualifica maturata. 
   4. Con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  viene
disposta l'assegnazione provvisoria  del  personale  della  soppressa
Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con
priorita'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e   alle
amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai  sensi
del presente decreto, nonche'  alle  altre  amministrazioni  statali,
regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono
servizi pubblici, nonche'  alle  aziende  municipalizzate.  Entro  il
periodo  di  due  anni  dalla  istituzione  del   ruolo   transitorio
anzidetto, il personale assegnato  come  sopra  viene  inquadrato  in
soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per  il
personale  non  assegnato  entro  il  biennio   viene   attivato   il
procedimento di mobilita', ferma  restando  anche  per  il  personale
assegnato ad altre amministrazioni l'applicabilita' dell'articolo  3,
commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537.
Gli uffici e le piante organiche  delle  amministrazioni  interessate
sono rideterminati ai sensi  degli  articoli  30  e  31  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  anche  in  deroga  ai  termini
previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze
trasferite e del relativo personale, previa valutazione  dei  carichi
di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di  atti  e
di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni,
e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso  in  rapporto
alla domanda espressa e potenziale.  Le  amministrazioni  alle  quali
siano state attribuite  competenze  ai  sensi  del  presente  decreto
provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra  rideterminati,  al
personale gia' di ruolo alla data del 15 settembre 1993,  secondo  le
procedure e nel rispetto delle  norme  in  vigore  e  successivamente
provvedono all'inquadramento  del  personale  proveniente  dal  ruolo
transitorio ad esaurimento. 
   5. Al personale dirigente ed a quello appartenente alle qualifiche
funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento  di  cui  al
comma  1,  e'  attribuito  lo  stipendio  iniziale  previsto  per  la
qualifica  di  inquadramento  incrementato  della  somma,   calcolata
secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali,
corrispondente ai bienni di anzianita'  di  qualifica  maturata  alla
data  del  13  ottobre  1993.  Le  indennita'   corrisposte   secondo
l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge,
sono soppresse. A ciascun dipendente, in aggiunta  alla  retribuzione
come  sopra  determinata,  e'   attribuito   un   assegno   personale
pensionabile  e  utile  per  il   trattamento   di   fine   rapporto,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della
qualifica di  provenienza  aumentato  di  un  incremento  stipendiale
relativo alla sola  anzianita'  maturata  nella  qualifica  stessa  e
determinato nella misura prevista per  la  preesistente  progressione
economica. Al personale di cui al presente comma compete l'indennita'
integrativa speciale prevista per i dipendenti  civili  dello  Stato;
altre indennita' sono riconosciute solo  nella  misura  eventualmente
eccedente l'importo annuo  dell'assegno  personale  pensionabile.  Il
compenso per lavoro straordinario viene erogato nei  limiti  e  nella
misura oraria previsti per  il  personale  delle  amministrazioni  di
destinazione. Il personale che entro il 28 febbraio  1994  non  abbia
revocato, con atto formale, la domanda di trattenimento  in  servizio
e' confermato nel ruolo transitorio ad esaurimento  ed  al  personale
che cessa dal rapporto di impiego  entro  tale  data  si  applica  il
disposto  del  comma  2.  Non  sono  ripetibili  i  maggiori  assegni
corrisposti al personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994. 
   6. Il trattamento economico,  comprensivo  delle  indennita',  del
personale   appartenente   ai   ruoli   delle   amministrazioni    di
destinazione, non puo' subire riduzioni per effetto dell'applicazione
del comma 5. 
   7. Il personale di cui al comma 1 ha facolta' di presentare, entro
il 30 giugno  1994,  domanda  per  il  mantenimento  della  posizione
pensionistica  gia'  costituita  e  si  applicano  a  tal   fine   le
disposizioni del capo II del titolo  I  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 1993, n.  104.  Al  personale  che  non  ha
optato per la posizione pensionistica di provenienza si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7  febbraio  1979,  n.
29. 
   8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1  si
applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie
dell'amministrazione  statale  in  materia  di  trattamento  di  fine
rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la  polizza
ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita  e  rivalutata  secondo
gli accordi in atto al momento  del  passaggio  al  nuovo  ruolo,  e'
ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al  comma  1  per
ogni singolo dipendente ed e' corrisposta al momento della cessazione
dal servizio, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi
coperti  dall'iscrizione  previdenziale   presso   l'INA   non   sono
riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. 
   9. I dirigenti dell'Osservatorio  delle  politiche  regionali  non
provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1 sono  designati  con
effetto dal 1  gennaio  1994  e  dalla  medesima  data  collocati  in
posizione di fuori ruolo.".