Art. 8. 
  1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  3
aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 
  " 1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso
Dipartimento, anche in posizione di  comando  o  fuori  ruolo,  puo',
entro  il  30  novembre   1993,   optare   per   il   rientro   nelle
amministrazioni di appartenenza o  per  l'applicazione  dell'articolo
14, con le procedure ivi previste. 
   2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo
6 della legge 1 marzo 1986, n. 64  (FINAM,  INSUD,  FIME,  ITALTRADE,
FORMEZ e IASM), e' definita con le procedure  di  riordino  ai  sensi
delle  vigenti  disposizioni  in   materia   societaria   e   con   i
provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per
la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato ai  sensi  dell'articolo  11  per  il  riordino,  la
ristrutturazione,  la  privatizzazione  e   la   liquidazione   degli
organismi stessi. Tali operazioni devono comunque  essere  completate
entro il 31 dicembre 1993. 
   3. Al personale dipendente degli organismi di cui  all'articolo  6
della legge  1  marzo  1986,  n.  64  (FINAM,  INSUD,  FIME,  FORMEZ,
ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma  2
risulti in esubero  alla  data  del  31  dicembre  1993,  nonche'  al
personale utilizzato a  contratto  per  le  esigenze  della  gestione
speciale per il terremoto e al personale utilizzato a  contratto  nel
numero massimo di cinque unita'  per  la  realizzazione  della  Carta
tecnica meridionale, che presenti la domanda  entro  il  15  febbraio
1994 e che risulti in attivita' alla data  del  15  aprile  1993,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi
previste.  Il  personale  delle  sedi  periferiche  della   soppressa
Agenzia, nonche' quello in esubero degli enti di cui  all'articolo  6
della legge 1 marzo 1986, n. 64, ivi compreso  il  personale  addetto
alla gestione speciale per il terremoto, in servizio alla data del 15
aprile 1993, a richiesta delle regioni puo'  essere  trasferito  alle
rispettive regioni. Per la determinazione del  trattamento  economico
sono valutate nel comparto le sole voci  della  retribuzione  base  e
dell'anzianita' effettiva nella qualifica. 
  3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 e' prorogato al  30
aprile 1994;  il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  e'
prorogato al 15 maggio 1994.". 
  2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE gia' collocato  in  Cassa
integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, puo' fare domanda per
essere inquadrato nel ruolo speciale di cui al comma 1  dell'articolo
14 del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  come  sostituito
dall'articolo 7 del presente decreto; dalla stessa data e  fino  alla
costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di  detto
personale e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo  19,  comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 
  3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo  ispettivo
del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in
attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, il numero  dei  componenti  del  nucleo  anzidetto  puo'
essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti,  in
prima applicazione, anche tra il personale degli organismi  soppressi
di cui  agli  articoli  14  e  15  del  citato  decreto  legislativo.
L'indennita'  corrisposta  ai  componenti  anzidetti  e'   assorbente
dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5,  del
decreto  legislativo  3  aprile  1993,   n.   96,   come   sostituito
dall'articolo 7 del presente decreto salvo il diritto di opzione  per
quest'ultimo assegno. Si applica, ai componenti del nucleo ispettivo,
l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. 
  4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986,  n.  878,
le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per
quattro anni rinnovabile".