Art. 9. 
  1. Entro il 31 dicembre 1994 possono  comunque  essere  utilizzate,
con le finalita' orientate alla ricostruzione del  Belice,  le  somme
non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge  11  marzo
1988, n. 67, iscritte in conto residui per il 1992.