Art. 3.
                              Direttore
  1. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed
assume la rappresentanza di essa.
  2.  Il direttore stipula con le regioni i contratti di cui all'art.
5, comma 5, del decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  per
l'effettuazione   delle   prestazioni  di  promozione,  consulenza  e
supporto previste dall'art. 1. Il corrispettivo delle prestazioni  e'
determinato  in  conformita'  di  quanto  deliberato  annualmente dal
consiglio di amministrazione.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs.  n.  266/1993,  si
          veda in nota alle premesse.