Art. 3. Direttore 1. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa. 2. Il direttore stipula con le regioni i contratti di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, per l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1. Il corrispettivo delle prestazioni e' determinato in conformita' di quanto deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993, si veda in nota alle premesse.