Art. 4.
                    Consiglio di amministrazione
  1.  Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia e' composto da sei
membri,  nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,   previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della sanita'. Tre di essi sono designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome.
  2.  I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di organizzazione e programmazione  dei  servizi  sanitari
anche  estranei  alla pubblica amministrazione. Non possono far parte
del  consiglio  di  amministrazione  persone  che  rivestano  cariche
pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati
dei lavoratori, nonche' coloro che abbiano avuto nell'anno precedente
od   abbiano   incarichi   direttivi   o   rapporti  continuativi  di
collaborazione o di consulenza con  le  predette  organizzazioni.  Il
consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica cinque anni e i suoi
componenti   possono   essere   riconfermati.   Il    consiglio    di
amministrazione  elegge  al  suo  interno  un presidente e delibera a
maggioranza dei componenti.
  3. Il consiglio di amministrazione:
    a) svolge i compiti di indirizzo  e  di  verifica  dell'attivita'
dell'Agenzia;
    b)  approva  il bilancio preventivo con le relative variazioni ed
il conto consuntivo, previa acquisizione del  prescritto  parere  del
collegio dei revisori dei conti;
    c) definisce, fermo restando quanto stabilito dal successivo art.
8,   comma   2,   la  disciplina  del  rapporto  di  diritto  privato
intercorrente tra il direttore e  l'Agenzia;  il  relativo  contratto
viene stipulato dal presidente;
    d)  delibera  annualmente  il  corrispettivo delle prestazioni di
promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1; le  delibere,
in  copia,  vengono  trasmesse  entro  dieci  giorni dall'adozione al
Ministero della sanita' ed al Ministero del tesoro che nei successivi
trenta giorni possono esprimere osservazioni, in merito alle quali il
consiglio  di  amministrazione  e'  tenuto  ad  adottare  una   nuova
deliberazione;
    e)  su proposta del direttore dell'Agenzia: specifica i compiti e
le attribuzioni dell'Agenzia; individua le attribuzioni e le funzioni
delle sezioni previste dall'art. 6 definendone il  numero;  definisce
le disposizioni attinenti all'organizzazione interna non disciplinate
dal presente regolamento.
  4.  Il  consiglio  di  amministrazione  svolge  ogni  altro compito
affidatogli dalla normativa vigente.