Art. 4. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia e' composto da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'. Tre di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del consiglio di amministrazione persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonche' coloro che abbiano avuto nell'anno precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno un presidente e delibera a maggioranza dei componenti. 3. Il consiglio di amministrazione: a) svolge i compiti di indirizzo e di verifica dell'attivita' dell'Agenzia; b) approva il bilancio preventivo con le relative variazioni ed il conto consuntivo, previa acquisizione del prescritto parere del collegio dei revisori dei conti; c) definisce, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, comma 2, la disciplina del rapporto di diritto privato intercorrente tra il direttore e l'Agenzia; il relativo contratto viene stipulato dal presidente; d) delibera annualmente il corrispettivo delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1; le delibere, in copia, vengono trasmesse entro dieci giorni dall'adozione al Ministero della sanita' ed al Ministero del tesoro che nei successivi trenta giorni possono esprimere osservazioni, in merito alle quali il consiglio di amministrazione e' tenuto ad adottare una nuova deliberazione; e) su proposta del direttore dell'Agenzia: specifica i compiti e le attribuzioni dell'Agenzia; individua le attribuzioni e le funzioni delle sezioni previste dall'art. 6 definendone il numero; definisce le disposizioni attinenti all'organizzazione interna non disciplinate dal presente regolamento. 4. Il consiglio di amministrazione svolge ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.