Art. 5. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato ed uno dal Ministro della sanita'. 2. Il direttore nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. 3. Il collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo. Il collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore sull'andamento dell'Agenzia.