Art. 5.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed
e'  composto  da  tre  membri,  di cui uno designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome,  uno  dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della
ragioneria generale dello Stato ed uno dal Ministro della sanita'.
  2. Il direttore nomina i revisori con specifico provvedimento e  li
convoca  per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto
dai revisori all'atto della prima seduta.
  3. Il collegio dei  revisori  verifica  la  regolare  tenuta  della
contabilita'   e  la  corrispondenza  del  rendiconto  generale  alle
risultanze  delle  scritture  contabili,  esamina  il   bilancio   di
previsione  e  le  relative  variazioni  ed  il  conto consuntivo. Il
collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza  di  cassa  e
puo' chiedere notizie al direttore sull'andamento dell'Agenzia.