Art. 6.
                           Organizzazione
 1.  L'Agenzia  si  articola in sezioni, corrispondenti ai settori di
attivita' individuati dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c)  e  d)
cui sono preposti dirigenti.
  2.  Le  sezioni  sono  organizzate  per  funzioni omogenee, secondo
modalita'  di  lavoro   dipartimentale,   al   fine   di   assicurare
l'interconnessione tra le diverse aree di attivita' e di intervento.
  3.  Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti dal
consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 19 del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,   n.   29,  nel  testo  sostituito  dall'art.  11  del  decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
 
          Nota all'art. 6:
             - Si riporta l'art. 19 del citato D.Lgs. n. 29/1993, nel
          testo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993:
             "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
          e 3.
             2.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
          del  Ministro  competente,  sentito   il   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  a dirigenti generali in servizio
          presso l'amministrazione  interessata.    Con  la  medesima
          procedura   sono   conferiti   gli  incarichi  di  funzione
          ispettiva e di consulenza,  studio  e  ricerca  di  livello
          dirigenziale generale.
             3.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Ministro,  su proposta del dirigente generale competente, a
          dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
          Con la medesima procedura sono conferiti gli  incarichi  di
          funzione  ispettiva  e  di  consulenza, studio e ricerca di
          livello dirigenziale.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   la
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti  e'  demandata  ai  rispettivi  ordinamenti   di
          settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.
             5.  Per  il  personale  di  cui  all'art. 2, comma 4, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".