Art. 6. Organizzazione 1. L'Agenzia si articola in sezioni, corrispondenti ai settori di attivita' individuati dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) cui sono preposti dirigenti. 2. Le sezioni sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalita' di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'interconnessione tra le diverse aree di attivita' e di intervento. 3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Nota all'art. 6: - Si riporta l'art. 19 del citato D.Lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per la amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6. 5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".