Art. 7.
                        Verifiche e controlli
  1.  Il direttore dell'Agenzia si avvale di un nucleo di valutazione
con il compito di verificare, mediante  valutazioni  comparative  dei
costi  e  dei  rendimenti,  la  corretta  ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed  il  buon
andamento    dell'azione    amministrativa.   Il   nucleo   determina
periodicamente, anche su indicazione del  direttore  dell'Agenzia,  i
parametri di riferimento del controllo.
  2.  Ai dirigenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 20
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo  sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
  3. Il direttore dell'Agenzia invia semestralmente al Ministro della
sanita' una relazione sull'attivita' svolta.
  4.  Annualmente il direttore riferisce sui risultati dell'attivita'
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome per acquisirne indirizzi e proposte.
  5.  Il  direttore  cura  l'invio  al  Ministero della sanita' ed al
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di copia  dei
bilanci  di  previsione  e  conto consuntivo con allegate le relative
relazioni dell'organo di gestione e del  collegio  dei  revisori  dei
conti.
  6.  La gestione finanziaria dell'Agenzia e' sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 4 della legge 21
marzo 1958, n. 259.
 
          Note all'art. 7:
             - Si trascrive il testo dell'art. 20 del  citato  D.Lgs.
          n.  29/1993,  come  sostituito  dall'art.  6  del D.Lgs. n.
          470/1993:
             "Art.  20  (Verifica  dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu',  amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni  e i comitati metropolitani di cui all'art.
          18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7. All'istituzione degli uffici di cui  al  comma  2  si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della   gestione   finanziaria   tecnica  e  amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli  organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto del
          collocamento  a  disposizione non si puo' procedere a nuove
          nomine   a   qualifiche   dirigenziali.    In    caso    di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'  essere
          disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza  disposto  il  collocamento  a disposizione; nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile.
             10.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          responsabilita' penale, civile  amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11. Restano altresi' ferme le disposizioni  vigenti  per
          il  personale  delle qualifiche dirigenziali delle forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.
          259/1958, recante disposizioni sulla  partecipazione  della
          Corte  dei  conti  al  controllo della gestione finanziaria
          degli enti a cui lo Stato contribuisce  in  via  ordinaria:
          "Art.  4.  -  Gli  enti  sottoposti  alla  disciplina della
          presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i
          conti consuntivi ed i bilanci  di  esercizio  col  relativo
          conto   dei   profitti  e  delle  perdite  corredati  dalle
          relazioni  dei  rispettivi  organi  amministrativi   e   di
          revisione,   non   oltre   quindici   giorni   dalla   loro
          approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici
          giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario  al  quale
          si riferiscono.
             Egualmente  sono  trasmesse  alla  Corte  dei  conti  le
          relazioni degli organi di revisione che vengano  presentate
          in corso di esercizio".