Art. 8. Norme finali e transitorie 1. Il personale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' comandato, con provvedimento dell'amministrazione di provenienza, su richiesta del direttore dell'Agenzia. In sede di prima istituzione, per consentire l'avvio dell'Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro della sanita', su proposta del direttore dall'Agenzia, dispone il comando nominativo di un primo nucleo di personale proveniente dai ruoli del Ministero della sanita', dalle regioni, dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere. Il consiglio di amministrazione determina in relazione alle qualifiche ed ai livelli retribuitivi la misura di un'indennita' da corrispondere al personale comandato. A tale indennita' si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le delibere relative sono approvate dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. 2. L'indennita' annua lorda spettante al direttore dell'Agenzia, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e' determinata con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa e' imputata sullo stanziamento previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. 3. Al direttore dell'Agenzia ed al restante personale assunto con contratto di diritto privato si applica il disposto dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 febbraio 1994 Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE Il Ministro del tesoro BARUCCI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 21
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 si veda in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 61, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: "61. L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa". - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto".