Art. 8.
                     Norme finali e transitorie
  1. Il personale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo
30   giugno   1993,   n.   266,   e'   comandato,  con  provvedimento
dell'amministrazione  di  provenienza,  su  richiesta  del  direttore
dell'Agenzia.  In  sede  di prima istituzione, per consentire l'avvio
dell'Agenzia entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  il  Ministro  della  sanita', su proposta del direttore
dall'Agenzia, dispone il comando nominativo di  un  primo  nucleo  di
personale  proveniente  dai  ruoli del Ministero della sanita', dalle
regioni, dalle unita' sanitarie locali e dalle  aziende  ospedaliere.
Il   consiglio   di   amministrazione  determina  in  relazione  alle
qualifiche ed ai livelli retribuitivi la misura di  un'indennita'  da
corrispondere al personale comandato. A tale indennita' si applica il
disposto  di  cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. Le  delibere  relative  sono  approvate  dal  Ministro  della
sanita'  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro e con il Ministro
della funzione pubblica.
  2. L'indennita' annua lorda spettante al direttore dell'Agenzia, ai
componenti del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio  dei
revisori  e'  determinata  con  decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del tesoro. La relativa  spesa  e'  imputata
sullo  stanziamento  previsto  dall'art.  5,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
  3. Al direttore dell'Agenzia ed al restante personale  assunto  con
contratto  di  diritto  privato  si  applica il disposto dell'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 22 febbraio 1994
                      Il Ministro della sanita'
                             GARAVAGLIA
 
                Il Ministro per la funzione pubblica
                               CASSESE
 
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 21
 
          Note all'art. 8:
             -  Per  il  testo  dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 si
          veda in nota alle premesse.
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 61, della legge
          n.   537/1993, recante  interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica:  "61.    L'art.  1 della legge 22 giugno 1988, n.
          221,  si  interpreta   nel   senso   che   il   riferimento
          all'indennita'  di  cui  all'art. 3 della legge 19 febbraio
          1981, n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti
          alla data del  1  gennaio  1988,  espressamente  richiamata
          dalla disposizione stessa".
             - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs.
          n.    502/1992,  recante  il  riordino  della disciplina in
          materia sanitaria  a  norma  dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421:  "8.  Per i pubblici dipendenti la
          nomina a direttore  generale,  direttore  amministrativo  e
          direttore    sanitario   determina   il   collocamento   in
          aspettativa senza assegni; il  periodo  di  aspettativa  e'
          utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza
          e   dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di
          appartenenza provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei
          relativi  contributi,  comprensivi delle quote a carico del
          dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati
          sul trattamento stipendiale  spettante  al  medesimo  ed  a
          richiedere  il  rimborso  del correlativo onere alle unita'
          sanitarie  locali  interessate,  le  quali   procedono   al
          recupero  delle quote a carico dell'interessato. Qualora il
          direttore generale, il direttore sanitario ed il  direttore
          amministrativo  siano  dipendenti privati sono collocati in
          aspettativa senza assegni con diritto al  mantenimento  del
          posto".